Indicazioni tecniche per la valutazione rischio radon con misure di breve periodo

Alessandro Cornaggia1; Andrea Gritti1; Antonio Parravicini1; Tiziana Tunno1
1 Soci Assoradon

Campo di applicazione

Al fine di rendere fruibili vani e locali seminterrati/interrati per attività lavorative piuttosto che per esigenze abitative è utile eseguire una valutazione del rischio radon intervenendo in tempi rapidi con misure di breve periodo, dette anche Short-term, e strumentazione adeguata.
In alcune regioni l’agibilità dei locali seminterrati e interrati, in deroga all’art. 65 del D.Lgs. 81/08, è concessa rispettando alcuni parametri strutturali congiuntamente alla valutazione del rischio radon mediante specifica attestazione.

Generalmente le indicazioni esistenti non specificano la tipologia di attestazione, la durata della misurazione, le tecniche di misura accettate e gli organismi accreditati al rilascio. …

INDICAZIONI OPERATIVE – MISURE DI CONCENTRAZIONE RADON IN LUOGHI DI LAVORO

Decreto Legislativo n. 101/20 del 31/07/2020 Recepimento Direttiva EURATOM/59/2013
Titolo IV, Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, Capo I e Allegato II

Elisabetta Albini1 , Alessandro Bonora1; Antonio Federico Esposito1; Luigi Frittelli1,Tiziana Tunno1
1 Soci Assoradon

1. Introduzione

A seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 241/00, che aveva modificato l’allora normativa in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti con l’introduzione della tutela dei lavoratori nei confronti dei rischi da esposizione a sorgenti di radiazioni naturali, si manifestava la necessità di emanare indicazioni in merito all’applicazione dei disposti normativi…

RECEPIMENTO DIRETTIVA EUROPEA

RECEPIMENTO DIRETTIVA EUROPEA 2013/59

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2020 il Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020, attuazione della direttiva 2013/59/Euratom.

Tra le novità introdotte dal Decreto vogliamo segnalare:

Campo di applicazione allargato (Art.16)

Nuovi limiti di concentrazione media annua (Art.12):

Obblighi dell’Esercente: ripetizione misure e risanamenti (Art.17)

Modalità di esecuzione delle misurazioni (Allegato II)

 

ATTENZIONE

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L’Associazione Italiana Professionisti Radon in seguito “Associazione ASSORADON” via Comelico 18,
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    I dati personali possono esser portati a conoscenza esclusivamente agli incaricati del trattamento e
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    identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2
    Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
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    designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
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    ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini
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    un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o
    posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto
    b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che
    comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in
    parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali
    ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
    Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
    limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
    all’Autorità Garante.
  7. Modalità di esercizio dei diritti
    Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando comunicazione mediante una delle seguenti
    modalità: o raccomandata a.r. a ASSORADON “Associazione Italiana Professionisti Radon” via
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    Il Titolare del trattamento è ASSORADON “Associazione Italiana Professionisti Radon” con sede legale
    in via Comelico n. 18, 20135 Milano. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento
    è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

BUONE PRATICHE PER I LABORATORI RADON

MISURA DELLA CONCENTRAZIONE RADON CON DISPOSITIVI AD INTEGRAZIONE CON RIVELATORI CR-39

La gestione del sistema di Qualità di un Laboratorio di misura della concentrazione di Radon con dispositivi passivi CR-39 presuppone necessariamente l’osservanza delle norme tecniche vigenti in materia, ma richiede anche grande responsabilità nel definire gli obiettivi prestazionali del metodo di misura impiegato nonché le modalità operative ottimali, interne ed esterne alla struttura di Laboratorio.

La norma tecnica di riferimento ISO 11665-4: 2020 infatti, pur fornendo le indispensabili basi tecnico-strumentali per la corretta esecuzione della misurazione, risulta molto generale nei suoi dettami e non evidenzia a sufficienza molti aspetti cruciali della misurazione, che impattano in maniera significativa sull’affidabilità e sulla robustezza dei risultati: il controllo qualità e i problemi di ageing dei rivelatori CR-39, la integrità e la sicurezza del dispositivo durante la misurazione, la conduttività delle camere di accumulazione (holders), l’impiego di buste radon-proof, la gestione dei tempi e delle modalità di conservazione dei dispositivi, la valutazione dei risultati degli interconfronti.

È quindi molto importante che i Laboratori implementino un sistema di buone pratiche che possa integrare in maniera costruttiva i dettami della norma tecnica di riferimento, di modo da garantire alla clientela gli standard qualitativi di misura più elevati e la migliore affidabilità dei risultati.

Il presente documento vuole rappresentare un’utile indicazione e stimolo per i Laboratori, al fine di uniformare ed elevare gli standard qualitativi delle misurazioni, ma vuole anche sensibilizzare i committenti ed i professionisti del mondo radon riguardo ai molteplici aspetti tecnici e gestionali che determinano il buon esito della misurazione.

  1. Impiego di materiali conformi alla norma tecnica di riferimento ISO 11665-4: 2020, con particolare riferimento alla conduttività delle camere di accumulazione (holders), che può essere verificata utilizzando un semplice multimetro in modalità ohmetro, posizionando i puntali sulla superficie della camera e osservando valori misurabili oscillanti tra i MΩ e i kΩ.
  2. Definizione, da parte del Laboratorio, di criteri accettazione per i rivelatori CR-39 provenienti dai fornitori e conseguente implementazione di adeguate modalità di controllo qualità.
  3. Effettuazione di tarature/controlli di taratura per ogni lotto di rivelatori CR-39 impiegato, secondo quanto previsto dalla norma tecnica di riferimento ISO 11665-4: 2020.
  4. Utilizzo di sistemi di lettura completamente automatici per l’analisi dei rivelatori CR39 e il conteggio automatico delle tracce
  5. L’analisi effettuata dal sistema automatico di lettura dei rivelatori CR-39 esposti dovrebbe riguardare una superficie di conteggio di almeno 0,5 cm2, di modo da rendere confrontabili le misure afferenti a diverse strutture di laboratorio in termini di precisione.
  6. Impiego di dispositivi dotati di sigillo antimanomissione o di un sistema di controllo analogo, di modo che il Laboratorio possa identificare facilmente le violazioni dell’integrità dei dispositivi di misura. Dispositivi manomessi possono infatti comportare risultati fortemente anomali e, nei casi peggiori, forti sovrastime delle concentrazioni Radon, con conseguenti costi impropri per gli esercenti in termini di risanamenti e nuove misurazioni.
  7. Valutazione ed implementazione, da parte dei laboratori, di modalità di conservazione e di criteri temporali di impiego (scadenza) per i dispositivi di misurazione, in considerazione delle problematiche di ageing e fading dei rivelatori CR-39, come evidenziate da diverse pubblicazioni scientifiche di settore come Caresana et.al (Rad. Meas 2010), Caresana et.al (Rad. Meas 2011), Venoso et.al (A10 Radon in the Environment 2019 – Krakow).
  8. Valutazione critica del Laboratorio riguardo le modalità di gestione dei dispositivi di misura da parte della clientela, con particolare attenzione alla necessità che i dispositivi siano restituiti in tempi rapidi al Laboratorio dopo il monitoraggio, auspicabilmente entro pochi giorni.
  9. Partecipazione con periodicità almeno annuale a circuiti di Interconfronto e Proficiency Testing nazionali e/o internazionali. Piena disponibilità da parte dei Laboratori di fornire alla clientela i certificati di partecipazione agli Interconfronti, contenenti i risultati delle prove effettuate, qualora richiesti.
  10. In assenza di requisiti prestazionali specifici da parte della norma tecnica di riferimento ISO 11665-4: 2020, è auspicabile l’adozione di criteri di valutazione uniformi da parte dei laboratori:
    • scarti relativi inferiori al 10% (in valore assoluto) rispetto ai valori di riferimento dell’Ente organizzatore dell’Interconfronto siano da ritenersi ottimali.
    • scarti relativi superiori al 20% (in valore assoluto) rispetto ai valori di riferimento dell’Ente organizzatore dell’Interconfronto siano da ritenersi non soddisfacenti dal punto di vista prestazionale e meritevoli di attenzione o indagine da parte del laboratorio.

Bibliografia

ISO 11665-4: 2020, Measurement of radioactivity in the environment – Air: radon-222, part.4: Integrated measurement method for determining average activity concentration using passive sampling and delayed analysis.

Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei. Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, 2003.

About ageing and fading of CR-39 PADC track detectors used as air radon concentration measurement devices. M. Caresana, M. Ferrarini, L. Garlati, A. Parravicini. Radiation Measurements 45 (2010), pp. 183-189.

Further studies on ageing and fading of CR-39 PADC track detectors used as air radon concentration measurement devices. M. Caresana, M. Ferrarini, L. Garlati, A. Parravicini. Radiation Measurements 46 (2011), pp. 1160-1167.

In-field evaluation of the impact of ageing and fading effects on annual radon concentration measurements for two different techniques. Venoso G., Ampollini M., Antignani S., Carpentieri C., Bochicchio Journal of Radiological Protection, 36 (2016) 4, pp. 922-933.

Experimental evaluation of aging and fading effects over 3,6, and 12 months for three radon concentration measurement techniques based on nuclear track detectors. Venoso G., Ampollini M., Carpentieri C., Di Carlo C., Bochicchio F. (ISS). A10 III International Conference radon in the environment 2019 Krakow Poland.

Decreto Legislativo n. 101/20 del 31/07/2020

Recepimento Direttiva EURATOM/59/2013
(Titolo IV, Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, Capo I e Allegato II)
INDICAZIONI

1- Campo di applicazione

Luoghi di lavoro sotterranei: l’esercente ha due anni di tempo a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero il 28 agosto 2020, per portare a termine la misura annua di radon.
Luoghi di lavoro a piano terra: l’obbligo partirà dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’elenco delle Aree Prioritarie, che saranno individuate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

IL PARERE DI ASSORADON

In caso di misurazioni annue terminate in prossimità (ad esempio uno/due anni) dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 101/2020, queste possono ritenersi valide a patto che venga eseguita una nuova valutazione del rischio alla luce del nuovo e più basso livello di riferimento.

Sarà necessario eseguire nuove misurazioni annue qualora sia intervenuta almeno una delle
seguenti condizioni:

  • l’edificio sia stato interessato da lavori strutturali a livello dell’attacco a terra e/o oggetto di interventi volti a migliorare l’isolamento termico;
  • ci siano stati superamenti rispetto al nuovo livello di riferimento, pari a 300 Bq/m3 ;
  • l’edificio sia stato oggetto di azioni di risanamento.

2- Modalità di esecuzione delle misure

La misurazione deve essere eseguita in modo da ottenere il valore medio di concentrazione su un intero anno solare. Tale valore si può ottenere tramite una o più misurazioni: in questo ultimo caso si farà una media pesata rispetto ai tempi di esposizione dei singoli periodi associati ad ogni dispositivo.
E’ necessario eseguire la misura in tutti i locali separati del luogo di lavoro, scegliendo:

  • un punto di misura ogni 50 mq o frazione per locali con superficie minore o uguale a 100 mq;
  • un punto di misura ogni 100 mq o frazione per superfici maggiori di 100 mq In caso di elevato numero di locali analoghi in termini strutturali, di modalità d’uso e di ventilazione è possibile ridurre il numero di locali da misurare fino al 50%.

IL PARERE DI ASSORADON

In alcune tipologie di ambiente come ad esempio corridoi, locali tecnici, servizi, sentito l’esercente e accertati i tempi di permanenza del personale, sia interno che esterno all’azienda, crediamo che sia necessario misurare la concentrazione qualora detti tempi siano ritenuti non trascurabili, indicativamente superiori a 10-15 ore/mese.
Per quanto concerne la valutazione della media di concentrazione annuale, la letteratura in materia evidenzia come la misura eseguita con rivelatori CR-39, nel caso di esposizione a lungo termine, può essere affetta da fenomeni cosiddetti di “invecchiamento” del rivelatore che possono portare, se non si applicano dei fattori correttivi in fase di analisi, ad una sottostima dei valori misurati fino al 40%.[*]
La scelta di esporre i dosimetri per un intero anno solare pertanto è da valutare attentamente, preferendo, se possibile, eseguire almeno due misure semestrali. Tra i vantaggi di questa scelta vi è che, in caso di smarrimento di un dosimetro, si possiede almeno un dato, anche se parziale, e che si ottengono utili informazioni sull’andamento della concentrazione durante l’anno

3- Ripetizione delle misurazioni

L’Esercente deve procedere alla ripetizione delle misure ogni 8 anni. Le misure vanno altresì ripetute in caso si svolgano lavori strutturali a livello di attacco a terra o interventi di miglioramento
dell’isolamento termico.
Ove siano state fatte azioni di risanamento, per verificarne l’efficacia nel tempo si deve procedere alla ripetizione della misura ogni 4 anni.

4- Livelli di riferimento

A. I valori per i livelli di riferimento di concentrazione media annua sono:
● 300 Bq/m3 per abitazioni esistenti e luoghi di lavoro
● 200 Bq/m3 per abitazioni nuove, limite in applicazione da dicembre 2024
B. Il limite di dose efficace è stabilito in 6 mSv/anno; la dose efficace si ottiene applicando il nuovo fattore di conversione pari a 6.7 10-9 Sv Bq-1 h-1 m3 (ICRP 137) Esempio: per un tempo di occupazione di 2000 ore (tipica permanenza nei luoghi di lavoro in un anno solare), la concentrazione di 300 Bq/m3 equivale al valore di dose efficace pari a 4 mSv/anno. C. Per l’esposizione integrata il limite è pari a 895 kBq h m-3. Il valore di esposizione integrata si ottiene moltiplicando la concentrazione per il tempo di occupazione.
Esempio: per un tempo di occupazione di 2000 ore (tipica permanenza nei luoghi di lavoro
in un anno solare), la concentrazione di 300 Bq/m3 corrisponde al valore di esposizione
integrata di 600 kBq h m-3 .

NOTA. Ai livelli di riferimento sopra indicati (6 mSv/anno e 895 kBq h m-3 ) corrisponde, per un
tempo di occupazione di 2000 ore annue, una concentrazione di circa 450 Bq/m3 .

5- Superamento dei limiti

In caso di superamento del livello di riferimento di concentrazione media annua pari a 300 Bq/m3, l’esercente, entro due anni, deve mettere in atto un’azione di risanamento ed eseguire una nuova misurazione annua di verifica, il cui valore dovrà risultare sotto detto livello, misurazione da ripetere ogni 4 anni.
Inoltre, se nella scelta dei locali si è applicata la riduzione sino al 50 %, concessa in prima istanza, in presenza anche di un solo vano con superamento del livello di riferimento le misure dovranno essere estese anche a tutti gli altri ambienti non misurati.
Se, nonostante il risanamento, il valore di concentrazione radon non sia sceso sotto il livello di riferimento di 300 Bq/m3, l’esercente può valutare le dosi efficaci annue, avvalendosi dell’Esperto in Radioprotezione, o le corrispondenti esposizioni integrate.
Nel caso in cui i valori di dose siano compresi tra 4 e 6 mSv/anno, ovvero le esposizioni siano comprese tra 600 e 895 kBq h m-3, l’esercente deve tenere sotto controllo le dosi o le esposizioni fino a che ulteriori azioni di risanamento non riducano la concentrazione radon media annua sotto il livello di riferimento (300 Bq/m3).
Se i valori di dose risultassero invece comunque superiori a 6 mSv/anno, si applica la sorveglianza
fisica dei lavoratori.

IL PARERE DI ASSORADON

Per la verifica di efficacia dell’azione di risanamento la normativa richiede una misurazione di tipo annuale; tuttavia è buona prassi, anche per evitare ulteriori esposizioni degli occupanti, eseguire una valutazione contestuale all’azione di rimedio con misure di breve periodo, impiegando strumenti di tipo attivo e/o passivo, adeguati allo scopo, per almeno 10/15 gg.
La normativa indica alcune categorie professionali abilitate al risanamento, a condizione che abbiano frequentato un corso di 60 ore. Nelle more della definizione delle modalità e dei contenuti di tali corsi, e quindi di tali abilitazioni, si ritiene che chi abbia una comprovata esperienza in questo campo possa completare le attività in corso.

6- Servizi di dosimetria

Art. 17 punto 6. “L’esercente effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all’articolo 155, secondo le modalità indicate nell’allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”
I servizi di dosimetria di cui all’art. 17 comma 7 dovranno essere riconosciuti idonei nell’ambito delle norme di buona tecnica da Istituti previamente abilitati, INAIL E ISIN; rispondendo all’articolazione in elenco nell’Allegato II al punto 5.

IL PARERE DI ASSORADON

In attesa delle procedure di riconoscimento dei servizi di dosimetria, si ritiene che il libero professionista possa continuare ad esercitare la propria funzione in termini di interconnessione tra utente finale e laboratori di misura. In fase di sopralluogo il professionista si occuperà di valutare le modalità di posizionamento dei rilevatori e la loro numerosità. In accordo con i servizi di dosimetria, la relazione finale sarà composta dalla “relazione tecnica” ai sensi dell’Allegato II-punto 4, a carico del laboratorio di misura, integrata dalle informazioni acquisite e dalle valutazioni del professionista stesso.

[*] Bibliografia
-About ageing and fading of CR-39 PADC track detectors used as air radon concentration measurement devices. M. Caresana, M. Ferrarini, L. Garlati, A. Parravicini. Radiation Measurements 45 (2010)0, Pages 183-189
-Further studies on ageing and fading of CR-39 PADC track detectors used as air radon concentration measurement devices. M. Caresana, M. Ferrarini, L. Garlati, A. Parravicini. Radiation Measurements 46 (2011) 1160 1167
-In-field evaluation of the impact of ageing and fading effects on annual radon concentration measurements for two different techniques. Venoso G., Ampollini M., Antignani S., Carpentieri C., Bochicchio Journal of Radiological Protection, 36 (2016) 4, pp. 922-933
-Experimental evaluation of aging and fading effects over 3,6, and 12 months for three radon concentration measurement techniques based on nuclear track detectors. Venoso G., Ampollini M., Carpentieri C., Di Carlo C., Bochicchio F. (ISS). A10 III International Conference radon in the environment 2019 Krakow Poland

Mission

Il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, rimette al centro dell’attenzione la tutela della salute delle persone esposte al rischio Radon negli ambienti chiusi di vita e di lavoro. A tale scopo, vengono stabiliti nuovi limiti operativi e conseguenti misure di intervento atte a ridurre l’esposizione a questa fonte di rischio.

Nel perseguire i suoi obiettivi, la nuova norma impone l’individuazione dei potenziali luoghi a elevato rischio Radon, il monitoraggio per la stima della sua concentrazione e lo studio delle possibili azioni di rimedio.

Appare dunque evidente come la problematica Radon debba essere affrontata sotto diversi aspetti per cui risulta necessaria un’efficace sinergia fra figure professionali di diversa formazione disciplinare.

Da qui l’esigenza di riunire sotto un tetto comune tutti i professionisti del settore e quanti sino ad oggi hanno approfondito la tematica Radon e possono con generosità condividere le loro esperienze.

La finalità è quella di riunire le diverse professionalità coinvolte nelle varie fasi del processo: misura, valutazione delle concentrazioni, individuazione delle potenziali sorgenti di diffusione, progettazione delle azioni di prevenzione e di rimozione.

ASSORADON “Associazione Italiana Professionisti Radon”

STATUTO

Art. 1 – Denominazione
E’ costituita l’Associazione denominata “ASSORADON” “Associazione Italiana
Professionisti Radon”, libera Associazione di fatto, apartitica, apolitica ed
aconfessionale, senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo II, Cap. III, art 36 e
segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto

.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede legale in Milano, via Comelico n. 18.


Art. 3 – Scopo
L’Associazione ha come scopo lo studio della problematica radon negli ambienti di vita
e di lavoro e di conseguenza la tutela della salute delle persone esposte a tale rischio.

Art. 4 – Attività
L’Associazione persegue il proprio scopo attraverso
a) la divulgazione della problematica del gas radon mediante relazioni tra
persone, professionisti, imprese, enti pubblici e privati ed associazioni, nonché la promozione di workshops, campagne promozionali, di sensibilizzazione, tavole rotonde, pubblicazioni, redazione di newsletters, ecc. fungendo anche da punto di riferimento, aggregazione e scambio di informazioni;
b) il patrocinio di studi, ricerche, convegni ed ogni altra forma di approfondimento in materia di gas radon; il proporsi come organo consultivo in merito a leggi e regolamenti; l’elaborazione di piani attuativi a favore di Enti ed Istituzioni;
c) attività di formazione e aggiornamento nelle varie discipline connesse
alla tematica radon, con particolare riferimento alla progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione del radon, con eventuale verifica finale e rilascio
dell’attestato di acquisizione delle abilità richieste;
d) la predisposizione di ricerche, proposte normative nonché elaborazione di parametri di valutazione e/o soluzioni nel merito delle problematiche legate alla misurazione, alla prevenzione e/o mitigazione del fenomeno radon in tutti gli ambienti con presenza di persone, con particolare riferimento alle seguenti discipline: fisica, geologia ed edilizia;
e) la definizione delle caratteristiche, dei criteri di utilizzo degli strumenti di misura radon e delle procedure operative, anche in collaborazione con Istituzioni ed Enti pubblici e privati, attraverso la definizione di specifiche linee guida;
f) la sensibilizzazione rispetto alle modalità di risanamento (mitigazione della presenza di radon) e la loro incentivazione in tutti i siti ove sia necessario;
g) l’istituzione di borse di studio per attività di ricerca medica e scientifica sugli effetti del gas radon sul corpo umano;
h) l’assistenza e la consulenza in favore di cittadini che possono aver subito danni in conseguenza dell’esposizione al radon, ivi compresa la relativa tutela in tutte le sedi, anche mediante costituzione di parte civile nei procedimenti penali pendenti;
i) il riconoscimento, all’interno dell’Associazione, di professionalità specifiche, anche tramite istituzione di appositi elenchi, secondo criteri da stabilire;
j) stipula di convenzioni per gli associati.

Ogni attività dell’Associazione sarà svolta nel rispetto della normativa e delle indicazioni nazionali, europee ed internazionali in materia di radioprotezione.
L’Associazione potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.
Per il perseguimento delle sue finalità statutarie, l’Associazione potrà avvalersi della consulenza scientifica di altre organizzazioni e/o associazioni, instaurando con le stesse forme di collaborazione anche coordinate e continuative nel rispetto della rispettiva autonomia.
L’Associazione potrà accedere a contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere nonché associarsi ad altre realtà aventi scopi analoghi.

Art. 5 – Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 6 – Soci
Possono essere soci tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età, persone giuridiche, istituti, enti e associazioni che abbiano finalità analoghe e che siano disponibili ad operare in modo spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro anche indiretto, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell’Associazione.
In sede di adesione i soci si impegnano ad accettare lo statuto, i regolamenti ed ogni eventuale deliberazione assunta dall’Assemblea. L’opinione personale del singolo socio non riflette necessariamente quella dell’Associazione.
I soci, all’atto della loro richiesta di ammissione, devono compilare apposito modulo di iscrizione e comunicare il loro indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata (ove disponibile), assumendosi l’impegno di comunicare in modo formale ogni eventuale modifica.
I soci si distinguono in
• fondatori: hanno dato origine alla presente Associazione ed approvato il relativo statuto impegnandosi al rispetto di quanto ivi previsto;
• ordinari: persone fisiche che sottoscrivono la quota associativa ed accettano lo statuto sociale, con impegno espresso a sostenere lo scopo dell’Associazione ed a valorizzarne l’attività;
• sostenitori: istituti, enti, società, associazioni e in generale persone giuridiche che sostengono economicamente e materialmente le attività dell’Associazione;
• collettivi: istituti, enti, associazioni che sostengono moralmente le attività
dell’Associazione;
• junior: studenti in percorsi di laurea dell’area tecnica e scientifica, non ancora professionisti che si affacciano alla problematica radon per attività di studio o tirocinio;
• onorari: ovverosia tutti coloro che sono considerati benemeriti nei confronti dell’Associazione o che si sono distinti per l’impegno e la valorizzazione degli scopi dell’Associazione.

Art. 7 – Ammissione dei soci
L’ammissione dei soci ordinari, sostenitori e collettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto favorevole della maggioranza dei 2/3.
L’ammissione dei soci junior è deliberata dal Presidente del Consiglio Direttivo previo confronto e verifica del modulo d’iscrizione con almeno un membro del Consiglio Direttivo, senza che si renda necessaria la convocazione dell’intero Consiglio.
I soci junior che, terminato il percorso di studi, vogliano essere ammessi come ordinari dovranno effettuare una nuova richiesta di iscrizione secondo le modalità indicate per i soci ordinari. Qualora la richiesta venisse accettata, il socio dovrà versare l’eventuale differenza della quota associativa. Contro il rifiuto di ammissione per qualsiasi tipologia di socio non è ammesso appello.
La qualifica di socio decorre dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Diritti del socio
I diritti di voto, per tutte le materie riservate all’Assemblea dalla legge e dal presente statuto, sono riservati ai soci, ad eccezione dei soci collettivi e junior, in regola con il pagamento della quota associativa.
Tutti i soci hanno diritto a frequentare i corsi di cui l’Associazione si fa promotrice e più in generale a partecipare a tutte le iniziative promosse dalla medesima, fermo restando il rispetto delle regole stabilite per ogni singolo evento.

Art. 9 – Doveri del socio
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi, all’immagine, al decoro o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare una delle seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall’Associazione.
In particolare, ciascun socio deve
• rispettare le norme contenute nell’atto costitutivo, nello statuto, nel codice etico, nei regolamenti dell’Associazione e tutte le deliberazioni prese dai relativi organi;
• tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull’Associazione e/o sui suoi rappresentanti e/o soci;
• pagare la quota sociale di iscrizione annuale entro il termine e nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
• cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l’Associazione si è costituita;
• mantenere stretto riserbo in ordine alle informazioni ed alle procedure interne all’Associazione, alle competenze tecniche operative ed informatiche dalla medesima sviluppate.

Art. 10 – Perdita della qualifica di socio
Il rapporto associativo termina per effetto di recesso o di esclusione. Il socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
I soci junior perderanno la qualifica di socio l’anno solare successivo al
conseguimento del traguardo relativo al loro percorso di studi.
Il socio può essere escluso dall’Associazione per violazione dei doveri di cui all’art. 9 che precede. L’esclusione è deliberata con voto favorevole della maggioranza dei 2/3 del Consiglio Direttivo, previa audizione del diretto interessato.
I soci esclusi possono presentare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri contro il provvedimento di esclusione entro trenta giorni, mediante raccomandata r.r. e/o pec.
Il Collegio deciderà nei successivi 90 giorni con decisione non impugnabile.
I soci fondatori possono essere esclusi dall’Associazione a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: voto unanime del Consiglio Direttivo, di tutti gli altri fondatori ed il voto favorevole dei 2/3 dei soci ordinari.
In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo, la quota associativa versata non verrà restituita.
In tutti i casi di perdita della qualifica di socio è fatto assoluto divieto, pena il risarcimento del danno, dell’utilizzo del nome, logo e di qualsiasi documento o elaborato dell’Associazione, siano essi su supporto fisico o digitale.

Art. 11 – Intrasmissibilità quote
Le quote associative, così come ogni altro contributo versato a qualunque titolo dai soci, sono intrasmissibili inter vivos e mortis causa.


Art. 12 – Gratuità delle prestazioni
L’attività svolta dai soci in seno all’Associazione è gratuita; questi ultimi avranno pertanto solo diritto al mero rimborso delle spese concordate con il Consiglio Direttivo e regolarmente documentate.
E’ comunque facoltà del Consiglio Direttivo attribuire compensi a soci per lo
svolgimento di attività di volta in volta predeterminate.

Art. 13 – Patrimonio sociale – mezzi finanziari
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite dalle quote associative, dai contributi, donazioni e rimborsi eventualmente ricevuti.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla destinazione delle risorse, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


Art. 14 – Procedure e tecniche sviluppate
Lo sfruttamento ed utilizzo delle procedure e tecniche sviluppate da parte dei soci o ex soci sarà consentito nel rispetto di quanto statuito dall’Assemblea.


Art. 15 – Esercizio sociale e Rendiconto Economico e Finanziario
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo che verrà sottoposto all’assemblea per l’approvazione. Il rendiconto, con i documenti giustificativi, deve essere a disposizione dei soci, nella sede sociale, prima del termine fissato per l’Assemblea.
Entro 15 giorni dall’approvazione dell’Assemblea una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e dal verbale, sarà esposta con apposito avviso presso la sede dell’Associazione e nell’area riservata del sito web ufficiale.

Art. 16 – Cariche sociali
Sono eleggibili alle cariche sociali i soci fondatori nonché i soci ordinari iscritti da almeno due anni.
Tale limite non si applica per i primi quattro anni dalla data di costituzione
dell’Associazione, di tal che tutti i soci potranno essere eletti indipendentemente dalla relativa anzianità associativa. A partire dal quinto anno opererà inderogabilmente la previsione di cui al primo capoverso.
Non sono eleggibili alle cariche sociali i soci sostenitori, collettivi, junior ed onorari.
Le dimissioni da cariche sociali dovranno essere date per iscritto e avranno effetto dalla data di ricezione da parte dell’Associazione.
I membri degli organi elettivi che, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno tre riunioni consecutive degli organi di cui fanno parte, saranno dichiarati automaticamente decaduti dalla carica.
Le cariche sociali non danno diritto a corrispettivo, ad eccezione del rimborso spese sostenute, che può essere anche forfettariamente determinato dal Consiglio Direttivo per impegni di carattere permanente.

Art. 17 – Organi sociali
Sono organi dell’Associazione
• l’Assemblea dei Soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Collegio dei Probiviri.

Art. 18 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i soci; nel caso dei soci sostenitori e collettivi ne ha diritto un rappresentante da loro designato.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto in Assemblea, ad esclusione dei soci collettivi e junior che possono partecipare, previa richiesta e relativa accettazione, ma non hanno diritto al voto.
Ciascun socio può delegare la propria partecipazione all’Assemblea ad altro socio con delega scritta. Ogni socio presente in Assemblea può essere portatore fino ad un massimo di due deleghe di altri soci.
L’Assemblea viene convocata, almeno una volta l’anno, dal Presidente del Consiglio Direttivo o in mancanza da un Vicepresidente, mediante comunicazione di posta elettronica da inoltrarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza, e potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
L’Assemblea può essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un Vicepresidente, su richiesta formale di almeno il 20% dei soci con diritto di voto.
E’ ammessa la partecipazione mediante audio o video conferenza, a condizione che il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea siano riuniti nel medesimo luogo.
E’ di competenza dell’Assemblea
• l’approvazione del bilancio, della relazione relativa alla destinazione dell’avanzo di
gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
• la nomina e/o revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
• l’aumento sino ad un massimo di otto unità del numero dei componenti del Direttivo (che si aggiungeranno a quelli di cui all’art. 19): in tale evenienza, occorrerà sia il voto unanime dei soci fondatori che quello favorevole della maggioranza dei soci presenti;
• l’approvazione di eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
• la decisione in merito a tutte le questioni riservate alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo;
• la nomina dei Componenti il Collegio dei Probiviri;
• la definizione degli indirizzi generali ed operativi dell’Associazione;
• la modifica dell’atto costitutivo e/o dello statuto;
• lo scioglimento dell’Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori;
• l’istituzione di sedi secondarie.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che nomina un segretario. In sua mancanza l’Assemblea nomina il proprio Presidente e designa il segretario.
Spetta al Presidente dell’Assemblea accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell’assemblea e il diritto ad intervenire. Delle riunioni dell’Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti e delibera a maggioranza.
L’Assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione è invece validamente costituita con la presenza di almeno il 50% dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.
La modifica dell’atto costitutivo e/o dello statuto, lo scioglimento dell’Associazione, la nomina, revoca ed i poteri dei liquidatori dovranno essere deliberati con il voto unanime dei fondatori e di almeno 2/3 dei soci.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto di regolamenti e/o di altre disposizioni assembleari obbligano tutti i soci, anche se assenti o astenuti dal voto.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione e gestisce il suo patrimonio.
Il Consiglio Direttivo è composto per il primo anno di cinque membri, scelti tra i soci fondatori. A partire dal secondo anno detto organo sarà incrementato di quattro componenti eletti tra i fondatori e/o i soci ordinari; in tale ultima evenienza resteranno ferme le cariche già assunte in seno all’organo direttivo.
Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni; tutti i suoi membri sono rieleggibili.
Ad eccezione del primo anno il numero complessivo dei componenti del consiglio sarà pari a nove, salvo eventuale incremento da parte dell’assemblea.
La maggioranza assoluta dei membri del Direttivo dovrà sempre essere scelta all’interno dei soci fondatori, fino a quando ve ne sarà la possibilità.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente che ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai soci ed in giudizio. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo e può aprire e chiudere conti correnti.
Il Consiglio può nominare fino a due Vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa.
I Vicepresidenti affiancano il Presidente nell’esercizio della sua attività. Essi sono scelti tra i membri del Consiglio Direttivo, ed hanno anch’essi la rappresentanza processuale dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può nominare un consigliere Segretario ed un consigliere Tesoriere.
Il Segretario ha il compito di redigere i verbali del Consiglio Direttivo e potrà svolgere le mansioni che gli verranno espressamente delegate dal Consiglio.
Il Tesoriere ha il compito di tenere la contabilità dell’Associazione e potrà svolgere tutte le mansioni a tale compito connesse così come meglio verranno individuate nella delega del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può compiere ogni atto necessario alla vita dell’Associazione ad eccezione di quelli espressamente riservati per statuto all’Assemblea e ad altri organi dell’Associazione.
In particolare, ha il compito di
• deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
• predisporre il bilancio consuntivo;
• redigere e aggiornare il codice etico;
• deliberare l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote associative;
• deliberare, in caso di violazione dei doveri di cui all’articolo 9, l’adozione nei confronti del socio dei provvedimenti di richiamo, diffida ed esclusione
dall’Associazione;
• deliberare su ogni altro oggetto posto al suo esame dal Presidente e/o altro membro del Consiglio Direttivo;
• deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;
• nominare eventuali comitati tecnico-scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative didattico/formative, anche specifiche;
• curare la tenuta degli elenchi di cui al punto i) art. 4 con adozione dei provvedimenti di ammissione e/o cancellazione;
• nominare i soci onorari previa delibera unanime di tutti i componenti.
Il Consiglio Direttivo può stilare inoltre uno o più regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e per disciplinare le modalità di perseguimento degli scopi associativi da sottoporre all’assemblea dei soci per l’approvazione.
Lo stesso potrà altresì delegare alcune sue attribuzioni ad uno o più dei suoi
componenti.
Il Direttivo potrà inoltre nominare, tra i soci, delegati di zona che avranno quale unico compito la promozione a livello locale dell’Associazione e relativi scopi; questi ultimi potranno essere revocati in ogni tempo e senza preavviso nonché ad insindacabile giudizio dell’organo consiliare.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da due o più dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con comunicazione anche telematica inviata almeno cinque giorni prima della riunione.
In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno 2/3 dei suoi membri. E’ ammessa la partecipazione mediante audio o video conferenza.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza da un vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.
Per deliberazioni che comportino impegni all’Associazione superiori a euro 10.000,00 (diecimila/00) occorrerà̀ il voto di 2/3 del Consiglio Direttivo.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Qualora venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, si procederà a cooptazione.
I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea dell’Associazione.
Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il Consiglio decadrà e l’Assemblea dovrà provvedere alla nuova elezione.
I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati, per giusta causa,
dall’assemblea con voto favorevole della maggioranza di 2/3 dei soci fondatori e di 2/3 dei soci ordinari, con astensione dal voto del Consigliere/i interessato/i.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro mandato, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute, regolarmente documentate e preventivamente autorizzate.

Art. 20 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed è composto di tre membri effettivi eletti dall’Assemblea dei soci; i membri sono rieleggibili e non revocabili.
Vista la peculiarità della funzione uno dei componenti del Collegio potrà essere scelto dall’assemblea anche al di fuori dei soci purché il soggetto designato si impegni a svolgere la funzione a titolo gratuito.
In sede di elezione l’assemblea provvederà altresì alla designazione di n. 2 membri supplenti in caso di successiva indisponibilità di uno o più dei componenti del Collegio del Probiviri.
Il Collegio elegge il suo Presidente alla prima adunanza, all’uopo convocata dall’eletto più anziano in età.
Il Collegio dei Probiviri
• decide sui ricorsi dei soci avverso provvedimenti di esclusione e/o richiamo e/o diffida; •decide sulle controversie di qualsiasi natura tra i soci e l’Associazione e tra i soci e gli organi sociali;
• decide in merito ai ricorsi presentati dai soci avverso il provvedimento del Consiglio Direttivo di esclusione e conseguente cancellazione dagli elenchi di cui all’art.4 punto i).
Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso e/o della formale richiesta.
Il deferimento al Collegio può essere effettuato da ciascun membro del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta di almeno tre soci.
Il Collegio ha in attribuzione esclusiva la decisione delle controversie di cui al presente articolo, non potendo i soci azionarle in sede giudiziaria ovvero in diversa sede stragiudiziale. Le decisioni del Collegio sono inappellabili.

Art. 21 – Scioglimento
Nell’ipotesi di scioglimento, l’Assemblea dovrà nominare due liquidatori che provvederanno congiuntamente alle incombenze del caso.
Art. 22 – Clausole finali
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.